,

In GU il nuovo modulo unico per autorizzare i piccoli impianti fotovoltaici su tetto

2011 Ultima modifica dell'autore su 11/06/2015 - 14:08
In GU il nuovo modulo unico per autorizzare i piccoli impianti fotovoltaici su tetto
(Filippo Franchetto - Nextville.it)

Entra oggi in vigore il Decreto ministeriale che semplifica le procedure per la realizzazione, la connessione e l'esercizio di piccoli impianti fotovoltaici integrati sui tetti degli edifici.

Il Dm Sviluppo economico 19 maggio 2015 (vedi Riferimenti) va ad attuare l’articolo 30, comma 1, del decreto-legge "Competitività" - Dl n. 91/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 116/2014 – che prevedeva che dal 1° ottobre 2014 la comunicazione per la realizzazione, la connessione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nonché per l'installazione e l'esercizio di unità di microcogenerazione venisse effettuata utilizzando un modello unico.

Il Dm 19 maggio 2015 però si occupa nello specifico soltanto dell’autorizzazione relativa a impianti fotovoltaici con le seguenti caratteristiche:

• realizzati presso clienti finali già dotati di punti di prelievo attivi in bassa tensione;

• aventi potenza non superiore a quella già disponibile in prelievo;

• aventi potenza nominale non superiore a 20 kW;

• per i quali sia contestualmente richiesto l’accesso al regime di Scambio sul posto;

• realizzati sui tetti degli edifici con le modalità di cui all’art. 7-bis, comma 5, del Dlgs 28/2011;

Ai sensi d questo riferimento normativo, gli impianti devono  essere "aderenti o integrati nei tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda" e i componenti dell'impianto non devono modificare la sagoma degli edifici stessi. Inoltre, tali edifici su cui sono installati gli impianti, non devono ricadere tra "le ville, i giardini e i parchi ... che si distinguono per la loro non comune bellezza" e "i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici". 

• assenza di ulteriori impianti di produzione sullo stesso punto di prelievo.

Cittadini e imprese potranno realizzare, connettere ed esercire tali impianti attraverso l’utilizzo del nuovo modello unico (Allegato 1 al Decreto), costituito da una parte 1 recante i dati da fornire prima dell’inizio dei lavori e da una parte 2 con i dati da fornire alla fine dei lavori.

Il modello unico si applicherà decorsi 180 giorni dall’entrata in vigore del Decreto, è cioè dal 24 novembre 2015.

Per ogni ulteriore informazione consigliamo di consultare il Dm 19 maggio 2015, nei Riferimenti qui sotto, e anche la nostra pagina di approfondimento sui contenuti del Decreto.

Share :
Moderatore

User User