RIFORMA DEL CONDOMINIO: INNOVAZIONI AGEVOLATE E EFFICIENZA ENERGETICA

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Il 18 giugno 2013 entrerà in vigore la legge n. 220 dell’11 dicembre 2012 che ha riformato, seppur cautamente, la disciplina codicistica del condominio.

In particolare, per quanto riguarda il settore dell’efficienza energetica e delle energie rinnovabili, la riforma ha apportato alcune modifiche in merito alle maggioranze richieste per le delibere concernenti alcuni tipi di innovazioni.

La nuova normativa, dunque, al fine di agevolare l’approvazione degli interventi migliorativi legati al risparmio energetico, ha ridotto la maggioranza prevista dalla vecchia disciplina per le innovazioni generali (maggioranza dei comproprietari rappresentanti i 2/3 dei millesimi) prevedendo sostanzialmente due regimi agevolati:

- Innovazioni agevolate o speciali:

La nuova formulazione dell’ 1120 c.c. prevede che, nei casi in cui le innovazioni abbiano ad oggetto, tra gli altri:

- interventi volti a migliorare la sicurezza e la salubrità degli edifici e degli impianti;

- il contenimento del consumo energetico;

- la produzione di energia mediante l’utilizzo di impianti di cogenerazione, fonti eoliche, solari o comunque rinnovabili;

l’assemblea può deliberare con la maggioranza degli intervenuti che rappresentino almeno la metà del valore dell’edificio (da determinarsi in base ai millesimi).

Inoltre, per le innovazioni c.d. “agevolate” la riforma ha previsto che l’assemblea possa essere convocata anche su iniziativa di un solo condomino, interessato all’adozione della delibera, con l’obbligo, per l’Amministratore, di convocarla entro 30 giorni dalla richiesta.

 

- Innovazioni per il risparmio energetico:

In merito alle innovazioni che hanno come scopo il contenimento energetico, la nuova normativa riforma l’art. 26 della l. 9 gennaio 1991 n. 10, riducendo ulteriormente la maggioranza necessaria per le delibere relative agli “interventi sugli edifici e sugli impianti volti al contenimento del consumo energetico ed all’utilizzazione delle fonti di energia di cui all’art. 1…”

Difatti, dal 18 giugno 2013, il quorum attualmente richiesto (maggioranza semplice delle quote millesimali rappresentate dagli intervenuti in assemblea) verrà ridotto alla “maggioranza degli intervenuti con un numero di voti che rappresenti almeno un terzo del valore dell’edificio”.

Al fine di beneficiare della nuova maggioranza, ulteriormente agevolata, è necessario che gli interventi migliorativi risultino “individuati attraverso un attestato di certificazione energetica o una diagnosi energetica realizzata da un tecnico abilitato” .

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