Appalti: Responsabilità solidale esclusa per i contratti di fornitura?
pages:newchild- Erica Vicedomini
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- friendlytime:the 20-02-2013
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In materia di appalti, è attesa, tra gli operatori, una circolare dell’Agenzia delle Entrate che dovrebbe fornire chiarimenti in ordine all’ambito di applicazione dell’art. 13-ter del decreto legge 83/2012, c.d. “decreto crescita”.
In specifico, la nuova normativa ha introdotto, per i contratti di appalto stipulati a partire dal 12 agosto 2012, una responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore, per i versamenti dovuti all’erario a fronte delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente e dell’ I.v.a. dovuta dal subappaltatore riguardo alle prestazioni svolte in esecuzione del rapporto di subappalto.
I problemi interpretativi sono sorti riguardo alle tipologie di appalti coinvolti dalla novità legislativa poiché quest’ultima, all’art. 13 ter comma 28, fa riferimento esclusivamente agli appalti “di opere e servizi” mentre al comma 28-ter del medesimo articolo menziona i contratti di appalto e subappalto “di opere, forniture e servizi”.
Gli operatori del diritto, in attesa del preannunciato chiarimento da parte dell’Agenzia delle Entrate, hanno fornito un’interpretazione del decreto basata sul tenore letterale della norma e sui principi che regolano la disciplina degli appalti, escludendo dal novero della riforma sia i contratti di fornitura di beni e servizi che le prestazioni dei professionisti.