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Spalma incentivi, il maxi emendamento approvato in Senato e trasmesso alla Camera

894 Ultima modifica dell'autore su 31/07/2014 - 15:51
(Maria Antonietta Giffoni - Nextville.it)

Come già annunciato, è stato riscritto l'articolo sulla rimodulazione degli incentivi per il fotovoltaico, con la messa in campo di più opzioni tra cui gli operatori potranno scegliere. Novità anche sulle maggiorazioni per autoconsumo Riu e Seu.

Nella seduta notturna di martedì 22 luglio, i relatori delle Commissioni riunite Industria del Senato e Ambiente della Camera avevano presentato le modifiche da apportare all'articolo 26 del Dl 91/2014, sulla rimodulazione degli incentivi per il fotovoltaico. Mancavano invece notizie riguardo all'articolo 24 che ridefinisce le modalità di pagamento degli oneri di sistema.
Con il maxi emendamento approvato al Senato il 25 luglio 2014, si è fatta chiarezza anche su quest'ultima questione.

Articolo 26, rimodulazione incentivi fotovoltaico

Come già scritto in una nostra precedente news, il compromesso trovato in fase di conversione in legge del decreto vede la messa in campo di diverse opzioni tra cui gli operatori potranno scegliere.

Secondo quanto contenuto nel Ddl di conversione del Dl 91/2014, le modifiche all'articolo 26 prevedono che a decorrere dal 1° gennaio 2015, la tariffa incentivante in Conto energia erogata agli impianti di potenza nominale superiore a 200 kW potrà essere rimodulata, a scelta dell'operatore, sulla base di tre opzioni:

• spalmare la tariffa su 24 anni, anziché su 20, secondo le percentuali di riduzione previste dalla Tabella Allegato 2 al Dl 91/2014;

• mantenere invariato il periodo di erogazione a 20 anni, prevedendo unarimodulazione a "doppio periodo": un primo con l'incentivo ridotto sulla base di percentuali che dovranno essere stabilite da un futuro decreto ministeriale, e un secondo periodo in cui l'incentivo viene incrementato con le medesime percentuali;

• la terza opzione mantiene sempre invariato il periodo di erogazione a 20 anni, ma con una tariffa ridotta secondo percentuali più basse rispetto a quanto proposto in prima istanza dall'emendamento dei relatori, e cioè:
              - del 5% per gli impianti da 200 kW a 500 kW;
              - del 7% per gli impianti da 500 kW a 900 kW;
              - del 9% per gli impianti di potenza nominale superiore a 900 kW.
In assenza di comunicazione da parte dell'operatore, il GSE applica automaticamente quest'ultima opzione.

È stata mantenuta la possibilità di accedere a finanziamenti bancari per un importo massimo pari alla differenza tra l'incentivo già spettante al 31 dicembre 2014 e l'incentivo rimodulato.

Infine, l'operatore potrà scegliere anche di cedere una quota degli incentivi, fino ad un massimo dell'80%, ad un "acquirente selezionato tra i primari operatori finanziari europei". Alle quote dell'incentivo ceduto non si applica nessuna rimodulazione. 
Questo sarà possibile, però, solo previa verifica da parte del Ministero dell'economia e delle finanze della compatibilita degli effetti di tali operazioni sui saldi di finanza pubblica.

Articolo 24, maggiorazioni per autoconsumo, Riu e Seu

La norma che impone di pagare gli oneri di rete anche su parte dell'energia consumata è stata corretta eliminando molti dei fattori di incertezza legati alle possibili maggiorazioni post 2016. Per come è stato riscritto in Commissione e approvato al Senato, l'articolo 24 prevede infatti che:

• la quota di maggiorazione del 5% potrà essere aggiornata (cioè aumentata) per la prima volta entro il 30 settembre del 2015 ed eventuali ulteriori aggiornamenti potranno essere effettuati con cadenza biennale,

• gli aggiornamenti degli anni a venire non saranno retroattivi e si applicheranno solo agli impianti che entreranno in esercizio a partire dal 10 gennaio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore del decreto che stabilirà l'incremento della quota,

• e "le nuove quote non possono essere incrementate ogni volta di più di 2,5 punti percentuali rispetto a quelle previgenti".

Rispetto alla formulazione precedente dell'articolo 24, che prevedeva aumenti indefiniti per gli anni a venire, è chiaro che la versione corretta introduce maggiori certezze per gli investitori che potranno stilare business plan già conoscendo in che misura graveranno gli oneri di rete sugli investimenti che intendono effettuare. 

E la riforma dello Scambio sul posto? Scomparsa

In una prima versione del Ddl di conversione circolata subito dopo l'approvazione in Senato, era stato inserito l'articolo 25-bis contenente una parziale revisione del meccanismo dello Scambio sul posto. 

Nella versione trasmessa alla Camera, consultabile nei Riferimenti in basso, detto articolo è scomparso. Non si sa se l'errore sta nella primigenia aggiunta o nell'attuale rimozione. 

Prossime tappe

Occorre ora attendere il voto della Camera. Dato il poco tempo a disposizione prima della chiusura estiva del Parlamento, è probabile che il passaggio alla Camera sia del tutto formale e non veda grossi stravolgimenti. Ma non è detto. Vi terremo informati.

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