Libretti di impianti e rapporto di efficienza, le regole in Toscana

1133 Ultima modifica dell'autore su 24/03/2015 - 19:36
Libretti di impianti e rapporto di efficienza, le regole in Toscana
(Maria Antonietta Giffoni - Nextville.it)

Con il Decreto del Presidente della Giunta regionale 3 marzo 2015, n. 25/R, la Regione Toscana ha approvato il regolamento in materia di esercizio, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici.

L'articolo 23-sexies della Legge regionale 39/2005 aveva previsto l'emanazione di un Regolamento che disciplinasse, a livello regionale, le attività di esercizio, manutenzione, controllo ed ispezione degli impianti termici degli edifici svolgenti i servizi di climatizzazione, sia invernale che estiva, nonché preparazione dell'acqua calda sanitaria, in applicazione del Dlgs 192/2005.

In materia di libretti di impianti e rapporto di efficienza, il Regolamento n. 25/R ha disposto che:

• gli impianti termici devono essere muniti di un libretto di impianto per la climatizzazione conforme a specifico modello approvato con decreto del dirigente della struttura regionale competente. Fino all'emanazione del decreto, si applica la normativa nazionale e quindi i manutentori devono utilizzare il modello approvato con il Dpr 74/2013 (per maggiori informazioni, vedi i Riferimenti in basso).

• anche i modelli di rapporto di efficienza verranno approvati con decreto del dirigente della struttura regionale competente. Fino all'emanazione del decreto, siapplica la normativa nazionale e quindi i manutentori devono utilizzare il modello approvato con il Dpr 74/2013.

Inoltre, il Regolamento ha disciplinato anche:

• limiti di esercizio degli impianti termici e valori massimi delle temperature in ambiente;

• regole in materia di responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico;

• obblighi di controllo dell'efficienza energetica degli impianti termici;

• modalità di controllo dell'efficienza energetica degli impianti termici;

• regole su accertamenti e ispezioni delle autorità competenti;

• catasto degli impianti termici.

Per maggiori informazioni, invitiamo i lettori a consultare il Regolamento disponibile nei Riferimenti qui in basso.

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