ITALIA INDIETRO SU PRESTAZIONI ENERGETICHE EDIFICI

1235 Ultima modifica dell'autore su 11/02/2013 - 11:03

Continua il braccio di ferro tra Italia e Unione Europea in tema di efficienza energetica nel campo dell’edilizia.
Il 24 gennaio, infatti, la Commissione Europea ha richiamato l’Italia per non aver ancora comunicato le misure di attuazione della Direttiva 2010/31/UE sulle prestazioni energetiche degli edifici. Nel parere motivato, inviato anche a Portogallo, Grecia e Bulgaria, si ricorda che le disposizioni della direttiva in materia di efficienza energetica avrebbero dovuto essere recepite nella legislazione nazionale entro il 9 luglio 2012.

Non sono, quindi, ancora sufficienti i provvedimenti presi nelle ultime settimane dal governo italiano con il decreto ministeriale 22 novembre 2012, che hanno finalmente portato il Paese ad adeguarsi alla direttiva 2002/91/CE e per la cui infrazione l’Italia era già stata deferita alla Corte Europea lo scorso aprile. Infatti, questa direttiva era stata ufficialmente sostituita, il 1° febbraio 2012, proprio dalla Direttiva 2010/31/UE, che ne riprendeva i contenuti ma aggiungeva disposizioni più esigenti in termini di efficienza energetica.

Un po’ di storia
La direttiva 2002/91/CE del 16 dicembre 2002 sul rendimento energetico nell’edilizia prevedeva che gli stati membri applicassero una metodologia di calcolo del rendimento energetico di tutti i tipi di edifici, che ne assicurassero la certificazione da parte di esperti qualificati e che prevedessero ispezioni periodiche degli impianti di condizionamento. Nel 2006 fu avviato unprocedimento di infrazione nei confronti dell’Italia per l’incompleto e non corretto recepimento di questa direttiva. Lo stato italiano tentò di porre rimedio con il Dgls 28/2011, che però fu giudicato insoddisfacente dalle autorità europee in quanto continuava a prevedere deroghe per l’autocertificazione e non legislava le ispezioni periodiche. Pertanto, l’Italia è stata deferita alla Corte di Giustizia Europea nell’aprile del 2012 e il 19 luglio ne è stata chiesta la condanna.

Nel frattempo, come accennato precedentemente, la direttiva del 2002 era stata sostituita dalla 2010/31/UE, che introduceva, tra le maggiori novità, il concetto di 
“Edifici ad energia quasi zero”, ossia edifici «ad altissima prestazione energetica, con fabbisogno energetico molto basso o quasi nullo, coperto in misura molto significativa da energia da fonti rinnovabili, compresa l’energia da fonti rinnovabili prodotta in loco o nelle vicinanze».

Il d.m. 22 novembre 2012
A seguito della condanna, il governo italiano ha emanato due provvedimenti, contenuti neldecreto ministeriale 22 novembre 2012, che adeguano finalmente la normativa italiana alle disposizioni previste nella direttiva 2002/91/CE. 

Con la “Modifica del decreto 26 giugno 2009 recante le Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edificipubblicata in Gazzetta Ufficiale il 13 dicembre, è stata infatti definitivamente abolita la possibilità dell’autocertificazione degli edifici in classe G; nella modifica inoltre, si dettaglia meglio la casistica delle esenzioni, si specificano i compiti degli enti tecnici come CTI, CNR ed ENEA, e si dispone l’obbligo dei proprietari/amministratori di fornire il libretto di impianto per la climatizzazione.
Tuttavia, l’adempimento completo della normativa è divenuto effettivo soltanto il 25 gennaio 2013, con la pubblicazione in G.U. della “Modifica dell’Allegato A del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia”: con questa modifica, infatti, viene finalmente data attuazione anche alle disposizioni relative alle ispezioni periodiche e alle operazioni di manutenzione previste nella direttiva del 2002.

La situazione attuale
Come già accennato, nonostante l’Italia abbia finalmente regolarizzato, dopo dieci anni, la sua posizione per quanto riguarda la direttiva del 2002, rimane in infrazione per quanto riguarda invece la direttiva 2010/31/UE. Tale norma prevede che gli Stati membri non solo applichino dei requisiti minimi di prestazione energetica per gli edifici nuovi e per quelli esistenti, assicurino la certificazione della prestazione energetica degli edifici e prescrivano l’ispezione regolare dei sistemi di riscaldamento e di condizionamento, ma anche che assicurino che entro il 2021 tutte le nuove costruzioni siano “Edifici a Energia Quasi Zero”.

Il procedimento di recepimento della direttiva è iniziato nei primi mesi del 2012 con il Ddl comunitario 2011, che delegava il governo a decretare l’attuazione la direttiva, ma il suo iter pare essersi arenato e ad oggi non vi è traccia di un decreto attuativo.
La Commissione Europea, quindi, constatato che il limite di attuazione previsto nella direttiva 2010/31/UE era il 9 luglio 2012, ha dato due mesi di tempo allo stato italiano per adeguare la propria normativa, allo scadere dei quali potrà decidere se deferirlo alla Corte di Giustizia. 

FONTE: http://www.energheiamagazine.eu

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Scritto da

Antonio Corso

Supporto tecnico