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Fotovoltaico su pergolato, è sufficiente la Comunicazione di inizio lavori

5141 Ultima modifica dell'autore su 29/05/2015 - 17:29
Fotovoltaico su pergolato, è sufficiente la Comunicazione di inizio lavori
(Filippo Franchetto - Nextville.it)

L’installazione di pannelli fotovoltaici su un pergolato non richiede alcun preventivo rilascio, da parte dell’amministrazione comunale, del permesso di costruire.

Questo, in sostanza, il contenuto della Sentenza n. 2134 del 27 aprile 2015, con cui il Consiglio di Stato ha dato ragione a due cittadini bolognesi che avevano comunicato al Comune l'inizio di attività consistente nella "realizzazione di pannelli fotovoltaici a parziale copertura di un nuovo pergolato in legno, contestualmente realizzato sul terrazzo dell'abitazione e dotato di tenda parasole retrattile".

Il Comune aveva dichiarato inefficace tale comunicazione e disposto il ripristino dello stato dei luoghi, rilevando come tale tipologia di intervento richiedesse un permesso di costruire.

Nella sentenza in oggetto, i giudici ricordano che ai sensi dell’art. 6 comma 2 lettera d) del Dpr 380/2011, sono soggetti a comunicazione di inizio lavori gli interventi consistenti, tra l'altro, nell'installazione di "pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444". Ricordano inoltre che le linee guida nazionali per l’autorizzazione di impianti a fonti rinnovabili prevedono che tali impianti fotovoltaici possono essere installati "su edifici esistenti e loro pertinenze", inclusi quindi anche i pergolati.

Basandosi anche su un esame documentale e fotografico del caso in esame (otto pannelli per un'area totale di 13 m²), i giudici hanno ritenuto "che l'intervento – in ragione del materiale impiegato, della sua struttura e della circostanza che essa, essendo aperta su tutti i lati, non determina aumento di volumetria – non rientra tra quelli per i quali la normativa di disciplina della materia richiede il permesso di costruire".

Tutto ciò – si sottolinea infine nella sentenza – "non significa che le opere realizzate si sottraggono a forme di controlli pubblici ma implica esclusivamente che l'attività può essere posta in essere con un mera comunicazione senza dovere ottenere previamente il rilascio da parte del Comune del titolo abilitativo".

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Moderatore

Carlotta Berta

Project Officer