Conto energia, disponibili le certificazioni fiscali per la ritenuta del 4%
Il secondo comma, articolo 28 del DPR 600/73 ha previsto che gli enti pubblici e privati i quali erogano contributi pubblici alle imprese (esclusi quelli per l'acquisto di beni materiali), debbano operare una ritenuta del 4% a titolo di acconto delle imposte sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche dovute all'erario da chi percepisce il contributo medesimo.
Le tariffe incentivanti erogate in regime di Primo, Secondo, Terzo e QuartoConto energia sono un contributo pubblico in conto esercizio e quindisottoposte alla ritenuta d'acconto del 4%.
Non così per le tariffe onnicomprensive del Quinto Conto energia, che seguono un trattamento fiscale differente. Per maggiori informazioni vedi Riferimenti.
L'Agenzia delle Entrate ha stabilito che il Gestore dei Servizi Energetici - in quanto ente incaricato della gestione del contributo pubblico "Conto energia" -deve versare anticipatamente all'erario il 4% sull'ammontare del "contributo erogato a titolo di tariffa incentivante alle imprese, o agli enti non commerciali se gli impianti attengono all’attività commerciale esercitata, mentre non è tenuto ad effettuare la ritenuta nei confronti di soggetti che non svolgono attività commerciale".
Per evitare di pagare quanto già versato, a partire dal 28 febbraio 2013 il GSE mette a disposizione dei soggetti interessanti le certificazioni fiscali che documentano l'ammontare dell'imposta già trattenuta e versata all'erario dal Gestore medesimo.
Esse potranno essere visionate e stampate in formato cartaceo accedendo, con le credenziali personali, all'Area clienti del portale GSE e utilizzate in sede didichiarazione dei redditi.
Il documento da scaricare porta il nome di “Certificazione ritenute fiscali su tariffe incentivanti fotovoltaico anno 2012”.