Condomìni minimi: indispensabile il codice fiscale per il bonus 50%

952 Ultima modifica dell'autore su 09/09/2015 - 18:43
Condomìni minimi: indispensabile il codice fiscale per il bonus 50%
(Anna Bruno - Nextville.it)

 

L’Agenzia delle Entrate suggerisce come non perdere la detrazione sulle parti comuni se i condòmini hanno pagato individualmente i lavori.

 

I condomìni cosiddetti “minimi” (cioè con non più di otto condòmini) non hanno l’obbligo di nominare un amministratore. Ciò ha erroneamente indotto, nel caso esaminato nella Risoluzione 27 agosto 2015, n. 74/E, i tre proprietari di un immobile a farsi carico individualmente dei costi di ristrutturazione delle parti comuni, pagati pro quota regolarmente con bonifico bancario.
Poiché  l’agevolazione è subordinata al fatto che sia il condomìnio l’intestatario delle fatture e l’esecutore (tramite l’amministratore) di tutti gli adempimenti e i versamenti, pareva di dover ritenere che non fosse possibile richiedere la detrazione del 50%.
L’agenzia delle Entrate ha invece chiarito che, essendo i pagamenti stati effettuati regolarmente, e quindi assoggettati alla ritenuta 8%, è sufficiente richiedere il codice fiscale per il condominio e inviare una comunicazione in merito all’Agenzia delle Entrate. 
Ciò è tanto più utile in quanto la procedura è valida ancora per i lavori effettuati nel 2014, giacché le relative dichiarazioni dei redditi possono essere presentate entro il prossimo 30 settembre se si ricorre al modello Unico Pf 2015 oppure entro il prossimo 26 ottobre se si ricorre al modello 730 integrativo.

Entro le date  suddette và: 
• consegnata una comunicazione all’Agenzia delle Entrate, con l’ubicazione del condominio,
• richiesta a un ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate la domanda di attribuzione del codice fiscale al condominio, tramite modello AA5/6,
• versato mediante F24 (codice tributo 8912), a nome del condominio con indicazione del codice fiscale attribuito, la sanzione minima di 103,29 euro, per omessa richiesta del codice fiscale.

Nella comunicazione, in carta libera e unica per tutti gli interessati, vanno specificati:
• ubicazione del condominio,
• generalità e codice fiscale di ogni condomino,
• i dati catastali delle rispettive unità immobiliari,
• i dati dei bonifici effettuati per gli interventi da ciascun condomino,
• la richiesta di considerare il condominio quale soggetto che ha effettuato gli interventi, 
• i dati delle fatture emesse dalle ditte nei confronti dei singoli condòmini, da intendersi riferite al condominio.

Non è specificato, nella Risoluzione, in che modo evidenziare la quota di pertinenza del condominio nel caso in cui le fatture dei singoli inglobino le spese per le parti comuni senza una precisa distinzione. È probabilmente sufficiente specificare con precisione la cifra da ritenere di competenza condominiale, ponendo attenzione a che le singole quote rispettino i millesimi dei singoli condòmini.

Le singole quote di spese condominiali andranno poi riportate nei modelli Unico o 730 presentati individualmente. 

Nota bene: nelle singole dichiarazioni dei redditi dovrà essere inserito il codice fiscale del condominio. Non deve invece essere compilato il quadro AC del modello Unico PF, in cui è prevista l'indicazione dei dati catastali degli immobili (tali dati compaiono invece nella Comunicazione).
 

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