Prorogato al 2018 l’incremento della quota di energia da fonti rinnovabili al servizio degli edifici

2000 Ultima modifica dell'autore su 10/02/2017 - 12:26
Prorogato al 2018 l’incremento della quota di energia da fonti rinnovabili al servizio degli edifici

Il decreto-legge n. 244 del 30 dicembre 2016, recante “Proroga e definizione termini”, all’articolo 12 comma 2, sposta al 1° gennaio 2018 l’incremento della quota di energia termica da fonti rinnovabili da installare negli edifici di nuova costruzione o sottoposti a ristrutturazioni rilevanti.

La disposizione interviene su quanto originariamente previsto dall’Allegato 3, comma 1, del decreto legislativo n. 28/2011, con decorrenza a partire dal 1° gennaio 2017, ovvero che dovesse essere coperto, mediante energia prodotta da fonti rinnovabili, non più il 35% ma almeno il 50% della somma dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento.

A seguito delle modifiche apportate, il suddetto Allegato 3, comma 1, presenta la seguente formulazione:

 

1. Nel caso di edifici nuovi o edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, gli impianti di produzione di energia termica devono essere progettati e realizzati in modo da garantire il contemporaneo rispetto della copertura, tramite il ricorso ad energia prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili, del 50% dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria e delle seguenti percentuali della somma dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento:

a) il 20 per cento quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 31 maggio 2012 al 31 dicembre 2013;

b) il 35 per cento quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2017;

c) il 50 per cento quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è rilasciato dal 1° gennaio 2018.

 

Resta invariata la deroga al rispetto di tali valori, nel caso in cui l’edificio sia allacciato ad una rete di teleriscaldamento che ne copra l’intero fabbisogno di calore per il riscaldamento degli ambienti e la fornitura di acqua calda sanitaria.

Qualora invece fosse tecnicamente impossibile conseguire, in tutto o in parte, i valori previsti, servirà evidenziarlo con apposita relazione tecnica da parte del progettista e migliorare l’indice di prestazione energetica dell’edificio, rispetto a quello minimo previsto ai sensi del D. Lgs. n. 192/2005, secondo la formula di cui al comma 8 dell’Allegato 3 del D. Lgs. n. 28/2011.

Per quanto riguarda gli edifici pubblici, resta invariato l’obbligo di incrementare del 10% i valori minimi di energia termica ed elettrica da fonte rinnovabile, rispetto ai valori fissati dal decreto.

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Scritto da

Marco D'Egidio

Moderatore

Leila Bizziccari

management assistant